Art. 29 — Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
All'articolo 35 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il Ministero della salute, previi opportuni accertamenti, attesta il possesso delle qualifiche di medico specialista acquisite in Italia ed elencate ai punti 5.1.2 e 5.1.3 dell'allegato V, a chi ha iniziato la formazione specialistica in Italia dopo il 31 dicembre 1983 e prima del 1° gennaio 1991. L'attestato deve certificare che il medico specialista interessato ha effettivamente e in maniera legale esercitato l'attivita' di medico specialista in Italia, nella stessa area specialistica in questione, per almeno sette anni consecutivi durante i dieci anni che precedono il conferimento dell'attestato.".
Testo vigente dal 9 febbraio 2016
