I fabbricanti garantiscono che i consumatori dei prodotti di cui all'articolo 1, coperti dalle misure di esecuzione applicabili, ovvero dai provvedimenti che ad esse danno attuazione, ottengano:

  • a)l'informazione necessaria sul ruolo che possono svolgere in materia di uso sostenibile del prodotto;
  • b)il profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell'ecoprogettazione, qualora cio' sia richiesto dalla relativa misura di esecuzione. Le informazioni di cui sopra saranno rese note ai consumatori, in conformita' alla misura di esecuzione applicabile, ovvero al provvedimento che da' attuazione alla medesima misura.

Testo vigente dal 8 marzo 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-16;15~art16 · fonte del testo

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