Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1](articolo 3 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

[2]1. L'autorita' competente per il territorio nazionale e' il direttore generale delle finanze. 2. Le autorita' nazionali abilitate a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui ((all'articolo 192, comma 1)), sono:

  • a)l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate;
  • b)l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
  • c)l'ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze. 3. Gli uffici di collegamento indicati al comma 2, ai fini dell'attivita' di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 192, comma 1, hanno le seguenti competenze:
  • a)l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate e' competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 192, comma 1, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi degli articoli 62 e 64 di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • b)l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 192, comma 1, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • c)l'ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze e' competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 192, comma 1, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43. 4. Il direttore generale delle finanze designa, con apposito provvedimento, l'ufficio centrale di collegamento, nonche' l'ufficio di collegamento di cui al comma 3, lettera c). 5. L'ufficio centrale di collegamento e gli uffici di collegamento indicati al comma 2 sono ricompresi nell'ambito degli uffici gia' esistenti presso il Dipartimento delle finanze e le Agenzie fiscali.

Testo vigente dal 7 agosto 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 2025 al 7 agosto 2026. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 192, comma tolto: 2 aggiunto: 1, sono:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art194 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari