Art. 11 — Collaborazione nella gestione organica dei tributi

I criteri generali per la gestione organica dei tributi e delle compartecipazioni sono definiti dalle province con l'Agenzia delle entrate, che per l'attuazione si avvale delle proprie Direzioni Regionali. Le province possono stipulare con l'Agenzia delle entrate convenzioni finalizzate ad instaurare adeguate forme di collaborazione e a garantire una gestione organica dei tributi propri derivati. Con lo stesso provvedimento sono definiti i termini e le modalita' per la corresponsione del rimborso spese. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa le province possono definire con specifica convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalita' gestionali e operative di ripartizione degli introiti derivanti dall'attivita' di recupero dell'evasione.

Testo vigente dal 20 settembre 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;149~art11 · fonte del testo