Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, la partecipazione delle province all'accertamento fiscale e' incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento della provincia che abbia contribuito all'accertamento stesso, anche attraverso la segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 50 per cento spettante alle province che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi del comma 1, nonche' le relative modalita' di attribuzione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentita DigitPA per quanto di rispettiva competenza, sono stabilite le modalita' tecniche di accesso per le province alle banche dati e, sulla base di motivata richiesta, di fruizione e tracciabilita' delle informazioni reddituali relative ai contribuenti in esse residenti, nonche' quelle della partecipazione delle province all'accertamento fiscale di cui al comma 1. Per le attivita' di supporto all'esercizio di detta funzione di competenza provinciale, le province possono avvalersi delle societa' e degli enti partecipati dalle province stesse ovvero degli affidatari delle entrate provinciali i quali, pertanto, devono garantire alle province l'accesso alle banche dati utilizzate.

Testo vigente dal 20 settembre 2011

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;149~art10 · fonte del testo

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