Art. 7 — Modifiche all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «dei centri di raccolta» sono sostituite dalle seguenti: «degli impianti di trattamento autorizzati». All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 la parola: «pertinenti» e' soppressa. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 dopo le parole: «supporto informatico» sono inserite le seguenti: «, concordate con i gestori degli impianti di trattamento autorizzati». All'articolo 10 del decreto legislativo n. 209 del 2003, il comma 2 e' soppresso.
Testo vigente dal 12 aprile 2006
