Art. 8 — Modifiche all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile». All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «pervenuti dai centri di raccolta» sono sostituite dalle seguenti: «relativi ai certificati di rottamazione emessi pervenuti dai centri di raccolta, dai concessionari, dai gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati». All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalita' di acquisizione e trasmissione dei dati di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'APAT per i profili di competenza.».
Testo vigente dal 12 aprile 2006
