Art. 11 — Modifiche all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2003 alla fine della lettera b) e' aggiunto il seguente periodo: «Nelle more del conseguimento delle obbligazioni di cui all'articolo 5, i produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002.». All'articolo 15 del decreto legislativo n. 209 del 2003, dopo il comma 11 e' inserito il seguente: «11-bis. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono soppresse.».
Testo vigente dal 12 aprile 2006
