Art. 12 — Modifiche all'Allegato IV, punto 5), e all'Allegato II punti 2. e 3. del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
[1]All'Allegato IV del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto 5) e' sostituito dal seguente: «5) l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA». All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto 2. e' sostituito dal seguente:
[2]2.
- a)Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2% o meno 1° luglio 2005 (1)
- b)Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, 1'1% o meno di piombo in peso 1° luglio 2008 (2) All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003, la data prevista al punto 3., seconda colonna, e' soppressa.
Testo vigente dal 12 aprile 2006
