Art. 2 — Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)biocarburante: un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;
- b)biomassa: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
- c)altri carburanti rinnovabili: carburanti rinnovabili, diversi dai biocarburanti, originati da fonti energetiche rinnovabili come definite nel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e utilizzati per i trasporti;
- d)tenore energetico: il potere calorifico inferiore di un carburante. Sono considerati biocarburanti i prodotti di cui all'Allegato I. Ai fini del presente decreto, l'immissione in consumo ha luogo al verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa, anche per i prodotti destinati ad usi esenti.
Testo vigente dal 12 luglio 2005
