Art. 4 — Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale
A decorrere dal 1 ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa ((sul gas naturale impiegato per combustione per usi non domestici)), prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno. 2 3 4 5
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178
3Il D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le disposizioni di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogate dal 1 luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002.
L. 27 dicembre 2002, n. 289
4La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che le disposizioni di cui al presente articolo sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43
5con decorrenza dal 1 gennaio 2026
Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera a)) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Testo vigente dal 5 aprile 2025
