Il Ministero sospende l'autorizzazione in caso di:

  • a)carenze ripetute che compromettono l'affidabilita', l'efficacia del sistema dei controlli, l'imparzialita' e l'indipendenza dell'organismo di controllo;
  • b)adozione ripetuta di comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori;
  • c)mancato rispetto delle procedure previste dall'articolo 40, paragrafo 1, del Regolamento e di quelle derivanti dalla documentazione approvata all'organismo di controllo per lo svolgimento dei compiti delegati;
  • d)inadempimento delle prescrizioni impartite dalle autorita' competenti. La sospensione puo' essere disposta per un periodo da tre mesi a dodici mesi, a seconda della gravita' dell'inadempimento, decorsi i quali l'organismo di controllo deve dare evidenza al Ministero di aver risolto le criticita' rilevate. La sospensione puo' essere disposta in modo parziale in caso di carenze imputabili solo a talune attivita' di controllo e certificazione. Durante il periodo di sospensione l'organismo puo' eseguire le visite di sorveglianza e provvedere al rinnovo dei certificati precedentemente emessi ed e' sottoposto ad attivita' di vigilanza da parte del Ministero. Il medesimo organismo durante il periodo di sospensione non puo' acquisire nuovi operatori. La sospensione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento ed e' pubblicata sul sito del Ministero. Il Ministero, oltre che nelle fattispecie previste dall'articolo 33, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, revoca l'autorizzazione in caso di:
  • a)perdita dei requisiti indicati all'articolo 5, comma 4, del presente decreto;
  • b)revoca del certificato di accreditamento;
  • c)emanazione di tre provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, ovvero raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a diciotto mesi nel quinquennio di durata dell'autorizzazione. La revoca puo' essere parziale in caso di inadempienze imputabili solo a talune attivita' di controllo e certificazione autorizzate. La revoca di cui al comma 3 comporta la revoca della delega all'utilizzo del sigillo elettronico. Le regioni, nei casi previsti dal presente articolo, propongono al Ministero la revoca o la sospensione dell'autorizzazione. L'organismo di controllo ha l'obbligo di informare gli operatori interessati entro cinque giorni dal ricevimento della notifica del provvedimento di revoca. La revoca e' pubblicata sul sito ufficiale del Ministero, affinche' gli operatori dell'organismo revocato provvedano, entro trenta giorni, alla scelta di un altro organismo di controllo. I certificati sono validi per trenta giorni e comunque per il tempo necessario alla nuova certificazione, qualora l'operatore abbia tempestivamente individuato un nuovo organismo di controllo di riferimento. In caso di revoca, l'organismo non puo' presentare richiesta di nuova autorizzazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di efficacia della revoca medesima. I soggetti che hanno rivestito funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo destinatario della revoca non possono esercitare tali funzioni, ne' prestare servizi di consulenza per almeno tre anni nel settore della produzione biologica. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte nel rispetto del principio del giusto procedimento. L'irrogazione delle sanzioni da parte del Ministero ai sensi dell'articolo 22 costituisce condizione di valutazione per disporre l'applicazione di sospensioni o revoche.

Testo vigente dal 30 ottobre 2023

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