Sezione II – Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento e al ripopolamento
- Art. 16 — Norme generali relative all'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura da allevamento e ripopolamento
- Art. 17 — Introduzione di animali d'acquacoltura di specie sensibili a una particolare malattia in zone dichiarate indenni da tale malattia
- Art. 18 — Introduzione di animali di acquacoltura vivi delle specie portatrici in zone indenni da malattia