Articolo abrogato dal d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26.
Abrogato dal 1 aprile 2019
Articolo abrogato dal d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26.
Abrogato dal 1 aprile 2019
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2 versioni dal 2017
Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2017 al 1 aprile 2019. 483 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Comitato per la lotta alla poverta' e Osservatorio sulle poverta' Al fine di agevolare l'attuazione del ReI, e' istituito il Comitato per la lotta alla poverta', di seguito denominato «Comitato», come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. Il Comitato costituisce una specifica articolazione tecnica della Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo 21. Il Comitato e' presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale, ed e' composto da un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni in seno alla Rete della protezione e dell'inclusione sociale. La composizione del Comitato e' definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa designazione dei rappresentanti da parte delle amministrazioni competenti. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
tolto: a) rappresenta il principale organismo di condivisione di esperienze, metodi e strumenti di lavoro, adottati a livello locale nel contrasto alla poverta';
tolto: b) propone, per la successiva adozione le linee guida di cui all'articolo 5, comma 9, e all'articolo 6, comma 12;
tolto: c) esprime il proprio parere su atti di coordinamento operativo per l'attuazione del ReI, inclusi protocolli formativi e operativi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c);
tolto: d) collabora al monitoraggio dell'attuazione del ReI e delle altre prestazioni finalizzate al contrasto della poverta' ed esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del ReI, di cui all'articolo 15, comma 4. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio del ReI, nonche' degli altri interventi di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale, e' istituito un Osservatorio sulle poverta', di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che costituisce un gruppo di lavoro permanente della Rete della protezione e dell'inclusione sociale. L'Osservatorio e' costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla poverta', per un numero massimo di venti componenti, inclusi tre esperti eventualmente individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La composizione e le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed e' rinnovabile. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
tolto: a) predispone un Rapporto biennale sulla poverta', trasmesso alle Camere, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla poverta', anche con riferimento alla poverta' educativa, alla poverta' alimentare e alla poverta' estrema;
tolto: b) promuove l'attuazione del ReI, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale;
tolto: c) esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del ReI. Dalla istituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato e dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 2019, N. 26
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26
Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "A decorrere dal 1° aprile 2019, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, e' abrogato il CAPO II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-09-15;147~art16 · fonte del testo
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