Art. 26 — Abrogazioni
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a)articoli 21 e 23 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- b)articolo 16, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A far data dal 1° gennaio 2018, fatto salvo quanto disposto all'articolo 18, sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a)articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;
- b)articolo 21, commi 3 e 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Testo vigente dal 13 ottobre 2017
