Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 34/2022

    Questione infondata
    17 febbraio 2022

    Il presupposto di applicabilità della CDFUE, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, risiede nella circostanza che le norme interne censurate siano attuazione del diritto dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51 della Carta stessa. (Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale aventi a oggetto l'art. 3, comma 1, lett. a , n. 1, del d.lgs. n. 147 del 2017, sollevate dal Tribunale di Bergamo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 33 e 34 CDFUE. Questi ultimi sono semplicemente menzionati e sintetizzati dal rimettente, senza alcun argomento sulla loro pertinenza al caso di specie, né sulla loro assunta violazione e, in particolare, senza che lo stesso illustri il presupposto di applicabilità della CDFUE). ( Precedenti: S. 19/2022 - mass. 44525; S. 185/2021 - mass. 44244 ; n S. 33/2021 - mass. 43635; S. 30/2021- mass. 43626; S. 278/2020 )

    Art. 3 Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta' · Art. 31 cost. · Art. 117 cost. · Art. 2 cost.

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  • Sentenza n. 196/2021

    Questione inammissibile
    21 ottobre 2021

    Al giudice a quo spetta pronunciarsi sugli effetti dell'abrogazione della norma censurata sui giudizi pendenti, mentre la Corte costituzionale esercita solo un controllo successivo di sufficienza e plausibilità, in funzione della verifica della rilevanza. ( Precedente: S. 13/2020 - mass. 42225 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Brescia, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 CEDU, agli artt. 20, 21 e 34, par. 3, CDFUE, e agli artt. 13 e 30 della Carta Sociale Europea, dell'art. 3, comma 1, lett. a, n. 1, del d.lgs. n. 147 del 2017, censurato nella parte in cui, fra i diversi requisiti necessari per l'ottenimento del reddito di inclusione -ReI -, richiede agli stranieri il «possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo». Il rimettente ha omesso di argomentare sulla permanente applicabilità della norma censurata nei giudizi pendenti, nonostante l'abrogazione ad opera del d.l. n. 4 del 2019, né ha preso in considerazione la norma transitoria contenuta nell'art. 13, comma 1, del medesimo decreto-legge, e la sua specifica portata in relazione al caso oggetto del suo giudizio). ( Precedente: S. 146/2020 - mass. 43483 ).

    Art. 3 Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta' · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

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  • Sentenza n. 146/2020

    Questione inammissibile
    10 luglio 2020

    Sono dichiarate inammissibili, per omessa motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Bergamo in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 38 e 117 Cost., nonché in relazione all'art. 14 CEDU e agli artt. 20, 21, 33 e 34 CDFUE - dell'art. 3, comma 1, lett. a ), n. 1), del d.lgs. n. 147 del 2017, che, fra i requisiti necessari per l'ottenimento del reddito di inclusione (ReI), richiede agli stranieri il «possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo». Il rimettente omette di dare conto dell'intervenuta abrogazione della norma censurata - avendo l'art. 11, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 26 del 2019, sostituito la misura del ReI con quella del reddito di cittadinanza, a decorrere dal 1° aprile 2019 - , di indicare le ragioni che lo inducono a ritenere detta norma nondimeno applicabile e di prendere in considerazione la norma transitoria contenuta nell'art. 13, comma 1, del citato d.l. n. 4 del 2019, come conv., e la sua portata in relazione al caso oggetto del suo giudizio. Di fronte al silenzio del rimettente la Corte costituzionale non può pronunciarsi direttamente sugli effetti dell'abrogazione della norma censurata sui giudizi pendenti, ricostruendo il significato della disposizione transitoria e applicando i criteri in ipotesi individuati dalla giurisprudenza per fattispecie simili, perché si tratta di operazioni di spettanza del giudice a quo, sulle quali va esercitato solo un controllo successivo di sufficienza e plausibilità in funzione della verifica della rilevanza. ( Precedenti citati: sentenze n. 30 del 2020 e n. 13 del 2020 ).

    Art. 3 Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta' · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 31 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 2019

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 2018 al 1 aprile 2019. 437 parole tolte, 17 parole aggiunte in 13 capoversi.

tolto: Il ReI e' riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che risultano, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

tolto: a) con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere congiuntamente:

tolto: 1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

tolto: 2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda;

tolto: b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

tolto: 1) un valore dell'ISEE, in corso di validita', non superiore ad euro 6.000;

tolto: 2) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000;

tolto: 3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: 4) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;

tolto: 5) un valore non superiore alle soglie di cui ai numeri 1 e 2 relativamente all'ISEE e all'ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata nei casi e secondo le modalita' di cui agli articoli 10 e 11;

tolto: c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

tolto: 1) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;

tolto: 2) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. COMMA ABROGATOaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. tolto: 27 DICEMBRE 2017 aggiunto: 28 MARZO 2019, N. tolto: 205. Per le finalita' di cui al presente decreto, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il ReI non e' in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria. aggiunto: 26

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

    Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "A decorrere dal 1° aprile 2019, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, e' abrogato il CAPO II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10".

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-09-15;147~art3 · fonte del testo

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