Art. 2 — Modifiche alla Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
All'articolo 105, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. La Consob stabilisce con regolamento i casi e le modalita' con cui gli strumenti finanziari derivati detenuti sono computati nella partecipazione di cui al comma 2.». L'articolo 106, comma 3, e' modificato come segue:
- a)alla lettera b) le parole «disporre della» sono sostituite dalle seguenti: «detenere la»;
- b)alla lettera c), numero 2, le parole «e' il prezzo» sono sostituite dalle seguenti: «sia il prezzo» e le parole «ovvero e' il prezzo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero sia il prezzo»;
- c)alla lettera d), il numero 3 e' abrogato. L'articolo 107 e' modificato come segue:
- a)al comma 1, lettera a) le parole: «l'offerente e i soggetti ad esso legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 101-bis, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «l'offerente e le persone che agiscono di concerto con lui,»;
- b)al comma 1, lettera b) le parole: «dai soggetti ad esso legati da uno dei rapporti, indicati nell'articolo 101-bis, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dalle persone che agiscono di concerto con lui»;
- c)al comma 3, lettera a) le parole: «l'offerente medesimo o soggetti ad esso legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 109, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «l'offerente medesimo o persone che agiscono di concerto con esso,». L'articolo 108 e' modificato come segue:
- a)al comma 1, dopo le parole: «capitale rappresentato da titoli» sono aggiunte le seguenti: «in una societa' italiana quotata»;
- b)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo e' determinato dalla Consob, tenendo conto anche del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente o del prezzo di mercato del semestre anteriore all'annuncio dell'offerta effettuato ai sensi dell'articolo 102, comma 1, o dell'articolo 114, ovvero antecedente l'acquisto che ha determinato il sorgere dell'obbligo,»;
- c)al comma 5 le parole: «corrisposto un corrispettivo in contanti, nella misura determitata dalla Consob, in base a criteri generali definiti da questa con regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «corrisposto in misura integrale un corrispettivo in contanti, determinato in base a criteri generali definiti dalla Consob con regolamento.». All'articolo 109, comma 3, le parole: «di cui all'articolo 101-bis, comma 4», sono sostituite dalle seguenti parole «di cui all'articolo 101-bis, comma 4-bis». All'articolo 111, comma 1, dopo le parole: «capitale rappresentato da titoli» sono aggiunte le seguenti: «in una societa' italiana quotata».
Testo vigente dal 22 ottobre 2009
