Art. 3 — Modifiche alla Parte IV, Titolo III, Capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
All'articolo 121, comma 5 dopo le parole: «un'offerta pubblica di acquisto» sono aggiunte le seguenti: «o di scambio». L'articolo 122 e' modificato come segue:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle societa' con azioni quotate e nelle societa' che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono:
- a)comunicati alla Consob;
- b)pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;
- c)depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la societa' ha la sua sede legale;
- d)comunicati alle societa' con azioni quotate,»;
- b)dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente comma: «5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all'articolo 120, comma 2.».
Testo vigente dal 22 ottobre 2009
