Art. 2 — Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52
All'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere la stabilita' dei prodotti e le impurezze derivati dal procedimento impiegato, ma esclusi i solventi che possono essere eliminati senza incidere sulla stabilita' delle sostanze e senza modificare la loro composizione;
- b)preparati: le miscele o le soluzioni costituite da due o piu' sostanze;
- c)immissione sul mercato: la messa a disposizione di terzi e, in ogni caso, l'importazione nel territorio doganale dell'Unione europea;
- d)EINECS (Inventario europeo delle sostanze commerciali esistenti) l'inventario europeo delle sostanze commerciali esistenti sul mercato comunitario alla data del 18 settembre 1981;
- e)ELINCS (Elenco europeo delle nuove sostanze chimiche) lista europea delle sostanze immesse sul mercato comunitario dopo il 18 settembre 1981.».
Testo vigente dal 18 settembre 2008
