Art. 1 — Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52
All'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto disciplina, relativamente alle sostanze di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), anche se contenute in preparati, allorche' tali sostanze siano immesse sul mercato comunitario: la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente.».
Testo vigente dal 18 settembre 2008
