L'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Determinazione e valutazione delle proprieta' delle sostanze). - 1. I test relativi alle sostanze da realizzarsi ai sensi del presente decreto sono effettuati conformemente alle prescrizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.».

Testo vigente dal 18 settembre 2008

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-07-28;145~art3 · fonte del testo

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