Art. 3 — Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52
L'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Determinazione e valutazione delle proprieta' delle sostanze). - 1. I test relativi alle sostanze da realizzarsi ai sensi del presente decreto sono effettuati conformemente alle prescrizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.».
Testo vigente dal 18 settembre 2008
