Art. 2 — Definizioni
Ai fini del presente decreto s'intende per:
- a)sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere la stabilita' dei prodotti e le impurezze derivanti dal procedimento impiegato, ma esclusi i solventi che possono essere eliminati senza incidere sulla stabilita' delle sostanze e senza modificare la loro composizione;
- b)preparati: le miscele o le soluzioni costituite da due o piu' sostanze;
- c)polimero: una sostanza composta di molecole caratterizzate dalla sequenza di uno o piu' tipi di unita' monomeriche che comprenda una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unita' monomeriche aventi un legame covalente con almeno un'altra unita' monomerica o altro reagente e sia costituita da meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare. Tali molecole debbono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unita' monomeriche. Nel contesto di tale definizione per unita' monomerica s'intende la forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero;
- d)immissione sul mercato: la messa a disposizione di terzi e l'importazione nel territorio doganale dell'Unione europea;
- e)ricerca e sviluppo scientifici: la sperimentazione scientifica o le analisi e le ricerche chimiche effettuate in condizioni controllate, compresa la determinazione delle proprieta' intrinseche, degli effetti e dell'efficacia, nonche' le ricerche scientifiche relative allo sviluppo del prodotto;
- f)ricerca e sviluppo di processo: ogni ulteriore sviluppo di una sostanza nel corso del quale i settori di applicazione della sostanza stessa vengono controllati utilizzando impianti pilota o prove di produzione;
- g)Inventano Europeo delle Sostanze Commerciali Esistenti, di seguito denominato EINECS: l'inventano europeo delle sostanze chimiche considerate presenti sul mercato comunitario alla data del 18 settembre 1981;
- h)Lista Europea delle Sostanze Chimiche Notificate, di seguito denominata ELINCS: l'elenco delle nuove sostanze chimiche notificate, nella comunita' europea, a partire dal 19 settembre 1981. Ai sensi degli articoli 4,5 e 6 sono considerati pericolosi i preparati classificati come:
- a)esplosivi: i preparati solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento quando soggetti a parziale contenimento;
- b)comburenti: i preparati che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;
- c)estremamente infiammabili: i preparati liquidi che presentano punto di infiammabilita' estremamente basso e punto di ebollizione basso e le sostanze ed i preparati gassosi che a temperatura e pressione ambiente sono infiammabili a contatto con l'aria;
- d)facilmente infiammabili:
- 1)i preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono subire innalzamenti termici e infiammarsi;
- 2)i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi dopo un breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo il distacco della sorgente stessa;
- 3)i preparati liquidi il cui punto di infiammabilita' e' molto basso;
- 4)i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas estremamente infiammabile in quantita' pericolose;
- e)infiammabili: i preparati liquidi con un basso punto di infiammabilita';
- f)molto tossici: i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantita', sono letali oppure provocano lesioni acute o croniche;
- g)tossici: i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantita', sono letali oppure provocano lesioni acute o croniche;
- h)nocivi: i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;
- i)corrosivi: i preparati che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
- l)irritanti: i preparati non corrosivi, il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose puo' provocare una reazione infiammatoria;
- m)sensibilizzanti: i preparati che, per inalazione o assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce reazioni avverse caratteristiche;
- n)cancerogeni: i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza di insorgenza;
- o)mutageni: i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza di insorgenza;
- p)tossici per il ciclo riproduttivo: i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare o rendere piu' frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacita' riproduttive maschili o femminili;
- q)pericolosi per l'ambiente: i preparati che, qualora si diffondano nell'ambiente, presentino o possano presentare rischi immediati o differiti per una o piu' delle componenti ambientali.
Testo vigente dal 14 aprile 2003
