Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si applicano le seguenti definizioni:

  • a)«titolo professionale protetto»: una forma di regolamentazione di una professione secondo cui l'uso del titolo in un'attivita' professionale o un gruppo di attivita' professionali e' subordinato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di una specifica qualifica professionale, e secondo cui l'uso improprio di tale titolo e' soggetto a sanzioni;
  • b)«attivita' riservate»: una forma di regolamentazione di una professione secondo cui l'accesso a un'attivita' professionale o a un gruppo di attivita' professionali e' riservato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, a coloro che esercitano una professione regolamentata, in possesso di una specifica qualifica professionale, anche nel caso in cui l'attivita' sia condivisa con altre professioni regolamentate;
  • c)«soggetti regolatori»: tutte le autorita' legittimate ad emanare disposizioni legislative o regolamentari o amministrative generali che disciplinano l'accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio, incluse le autorita' competenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
  • d)«direttiva»: direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018.

Testo vigente dal 30 ottobre 2020

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-16;142~art2 · fonte del testo

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