Art. 22 — Lavoro e formazione professionale
((Il documento)) di cui all'articolo 4 ((, comma 4)) consente di svolgere attivita' lavorativa, trascorsi ((novanta giorni dalla formalizzazione della domanda)), se il procedimento di esame della domanda non e' concluso ed il ritardo non puo' essere attribuito al richiedente. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100)). COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132.
Testo vigente dal 12 giugno 2026
