[1]Modalita' di pagamento o deposito dei diritti doganali
[2]1. Il pagamento dei diritti doganali, delle sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a garanzia del pagamento di tali diritti, puo' essere eseguito presso gli uffici dell'Agenzia:
- a)mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformita' alle disposizioni dettate dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- b)mediante bonifico;
- c)in contanti nei limiti di importo e con le modalita' stabiliti con provvedimento dell'Agenzia, nel rispetto della normativa sull'utilizzo del contante;
- d)mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessita' o urgenza, stabilite con provvedimento dell'Agenzia;
- e)mediante altre forme di pagamento ammesse dalla legge. 2. Le modalita' per il successivo versamento delle somme riscosse alla Tesoreria sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia.
Testo vigente dal 3 ottobre 2024
