[1]Esecuzione dei verbali di aggiudicazione e dei contratti di vendita

[2]1. Dal perfezionamento della vendita decorrono i termini per vincolare le merci a un regime doganale o per riesportarle. 2. La somma ricavata dalla vendita, esclusi i diritti doganali, e' destinata in primo luogo al recupero delle spese di custodia e di vendita sostenute dall'Agenzia. 3. La parte residua della somma di cui al comma 2 e' assunta in deposito dall'Agenzia e resta a disposizione degli eventuali aventi diritto, i quali possono chiederne la restituzione a pena di decadenza, non oltre due anni dalla vendita. Trascorso inutilmente tale termine, la somma e' incamerata a favore dell'Erario. 4. Salvo che non siano state oggetto di confisca, fino a che non sia avvenuta la cessione, la distruzione o la vendita, gli aventi diritto possono ottenere la disponibilita' delle merci presentando una dichiarazione diretta a vincolarle a un regime doganale, previo pagamento delle spese di custodia di pertinenza dell'Agenzia e di quelle gia' sostenute per la procedura di vendita, nonche' dei diritti doganali dovuti, in caso di immissione in consumo nel territorio doganale. 5. Nei confronti dell'avente diritto che ottiene lo svincolo della somma residua di cui al comma 3 ovvero il recupero della disponibilita' della merce di cui al comma 4 e' contestata, ove ne ricorrano i presupposti, la violazione relativa alla mancata presentazione, entro il prescritto termine, della dichiarazione doganale. 6. Le merci invendute sono di regola distrutte, salvo che l'Agenzia non ritenga di acquisirle per un utilizzo a fini istituzionali o disporne la gratuita cessione a norma dell'articolo 75, comma 4, lettera a).

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art77 · fonte del testo

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