[1]Pagamenti dilazionati o periodici dei diritti doganali

[2]1. L'Agenzia puo' autorizzare il pagamento dilazionato o periodico dei diritti doganali, nei termini e con le modalita' indicate dalla normativa doganale unionale e da altre disposizioni nazionali in tema di dilazioni e di autorizzazioni. 2. Per i soli diritti doganali previsti dalla normativa nazionale, la dilazione puo' essere estesa fino a un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta, dietro prestazione di idonea garanzia e pagamento degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 46. 3. Quando la data di scadenza della dilazione coincide con un giorno festivo, il termine per il pagamento e' posticipato al giorno lavorativo successivo.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art45 · fonte del testo

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