Art. 6 — Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Acquisti delle Pubbliche amministrazioni

All'articolo 6 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il comma 1 bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma 1 e' verificato attraverso la relazione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.».

Testo vigente dal 14 luglio 2020

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-14;73~art6 · fonte del testo