Art. 4 — Personale
Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla societa' Mostra d'oltremare S.p.a. e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Al personale dell'E.A.M.O., previa la predisposizione di un piano di utilizzo del personale a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera s), e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano le disposizioni degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 3 febbraio 19 93, n. 29, e successive modificazioni. Dalla data di trasformazione di cui all'articolo l ed in relazione al periodo successivo a detta data, al personale dell'E.A.M.O. compete il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, indipendentemente dal regime applicabile al rapporto di lavoro precedente.
Testo vigente dal 30 novembre 1999
