Art. 6 — Collegio sindacale
Il controllo sulla gestione della societa' e' effettuato da un collegio sindacale la cui composizione e' prevista dallo statuto. In sede di prima applicazione del presente decreto, il collegio e' composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti nominati dall'assemblea della societa' nella sua prima convocazione, in conformita' all'articolo 1.
Testo vigente dal 21 maggio 1999
