Art. 4 — Attribuzione delle azioni alle regioni
Compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, le azioni inizialmente attribuite ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3 sono definitivamente trasferite senza oneri, entro il 31 gennaio 2002, alle regioni Puglia e Basilicata, con una ripartizione in ragione del numero dei rispettivi abitanti. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 COME MODIFICATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164)).
Testo vigente dal 12 novembre 2014
