Art. 3 — Capitale sociale
Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato il capitale sociale iniziale risultante dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 1998. Le azioni sono attribuite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri. Entro tre mesi dalla costituzione della societa', con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono designati uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della societa' determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Le azioni sono inalienabili prima della determinazione definitiva del capitale sociale.
Testo vigente dal 21 maggio 1999
