Art. 1 — Albo degli amministratori giudiziari
Presso il Ministero della giustizia e' istituito l'Albo degli amministratori giudiziari, di seguito denominato: «Albo». L'Albo e' articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale.
Testo vigente dal 16 febbraio 2010
