Art. 3 — Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112
All'articolo 6 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 2 e' abrogato;
- b)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le imprese ferroviarie aventi sede al di fuori dell'Unione europea o loro controllate ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, devono possedere, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, il titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r).».
Testo vigente dal 22 dicembre 2018
