All'articolo 37 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti: «g-bis) gestione del traffico;
  • g-ter)programmazione di rinnovo e manutenzione programmata o non programmata;
  • g-quater)rispetto dei requisiti, inclusi quelli riguardanti i conflitti di interessi di cui agli articoli 11, 11-bis, 11-ter e 11-quater.»;
  • b)al comma 3, le parole «e, in particolare, controlla le attivita' di cui al comma 2, lettere da a) a g)» sono sostituite dalle seguenti: «incluso, in particolare, il mercato per i servizi di trasporto passeggeri ad alta velocita', e le attivita' dei gestori dell'infrastruttura di cui al comma 2, lettere da a) a g-quater). L'organismo di regolazione controlla, in particolare, il rispetto del comma 2, lettere da a) a g-quater)»;
  • c)al comma 9, la parola «g)» e' sostituita dalla seguente: «g-quater)»;
  • d)il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13. Per verificare l'osservanza delle disposizioni relative alla separazione contabile di cui all'articolo 5 e delle disposizioni relative alla trasparenza finanziaria di cui all'articolo 11-quater l'organismo di regolazione ha la facolta' di effettuare audit in proprio o di farli realizzare dai gestori dell'infrastruttura, dagli operatori degli impianti di servizio e, se del caso, dalle imprese ferroviarie. Nel caso di imprese a integrazione verticale tale facolta' e' estesa a tutte le entita' giuridiche. L'organismo di regolazione e' autorizzato a chiedere tutte le informazioni pertinenti. In particolare, l'organismo di regolazione ha la facolta' di chiedere ai gestori dell'infrastruttura, agli operatori degli impianti di servizio e a tutte le imprese o altre entita' che effettuano o integrano le attivita' connesse alle varie categorie di trasporto ferroviario o di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, e all'articolo 13 di fornire tutte o parte delle informazioni contabili elencate nell'allegato IV del presente decreto e ogni altra informazione che l'organismo di regolazione puo' richiedere nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 37, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con un livello di dettaglio sufficiente secondo quanto ritenuto necessario e proporzionato. Fatte salve le competenze delle autorita' nazionali responsabili delle questioni inerenti agli aiuti di Stato, dalla contabilita' l'organismo di regolazione puo' anche trarre conclusioni riguardanti questioni di aiuti di Stato di cui informa dette autorita'.»;
  • e)dopo il comma 13, e' inserito il seguente: «13-bis. L'organismo di regolazione verifica l'esecuzione degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 11-ter, comma 3, e controlla il rispetto di quanto disposto dall'articolo 11-quater, commi 1, 4, 5, 6 e 8.».

Testo vigente dal 22 dicembre 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-11-23;139~art17 · fonte del testo

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