All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa responsabili dell'esercizio, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria di una rete nonche' della partecipazione al suo sviluppo come stabilito dallo Stato nell'ambito della sua politica generale sullo sviluppo e sul finanziamento dell'infrastruttura;»;
  • b)dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: «b-bis) sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria: la programmazione di rete, la programmazione finanziaria e degli investimenti, nonche' la costruzione e il potenziamento dell'infrastruttura;
  • b-ter)esercizio dell'infrastruttura ferroviaria: l'assegnazione delle tracce ferroviarie, la gestione del traffico e l'imposizione di canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura;
  • b-quater)manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria: i lavori destinati a mantenere le condizioni e la capacita' dell'infrastruttura esistente;
  • b-quinquies)rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria: i lavori di sostituzione di vasta portata sull'infrastruttura esistente che non ne modificano la prestazione globale;
  • b-sexies)potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria: i lavori di modifica di vasta portata sull'infrastruttura esistente che ne migliorano la prestazione globale;
  • b-septies)funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura: l'adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e la valutazione della disponibilita' che l'assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e l'adozione di decisioni relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei canoni, in conformita' ai criteri stabiliti dall'organismo di regolazione, ai sensi, in particolare, degli articoli 17 e 26 del presente decreto;»;
  • c)la lettera q) e' abrogata;
  • d)la lettera r) e' sostituita dalla seguente: «r) titolo autorizzatorio: il titolo rilasciato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta delle imprese ferroviarie in possesso di licenza, che consente l'espletamento di servizi sul territorio nazionale a condizioni di reciprocita' qualora si tratti di imprese ferroviarie aventi sede al di fuori dell'Unione europea o loro controllate ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;»;
  • e)dopo la lettera uu) sono aggiunte, in fine, le seguenti: «uu-bis) impresa a integrazione verticale: un'impresa per cui si verifica, ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, una delle situazioni seguenti:
  • 1)un gestore dell'infrastruttura e' controllato da un'impresa che contemporaneamente controlla una o piu' imprese ferroviarie che effettuano servizi ferroviari sulla rete del gestore dell'infrastruttura;
  • 2)un gestore dell'infrastruttura e' controllato da una o piu' imprese ferroviarie che effettuano servizi ferroviari sulla rete del gestore dell'infrastruttura;
  • 3)una o piu' imprese ferroviarie che effettuano servizi ferroviari sulla rete del gestore dell'infrastruttura sono controllate da un gestore dell'infrastruttura;
  • 4)un'impresa costituita da divisioni distinte, in cui vi sia un gestore dell'infrastruttura e una o piu' divisioni che forniscono servizi di trasporto non dotate di personalita' giuridica distinta. Se sono pienamente indipendenti l'uno dell'altra, ma entrambi sono controllati direttamente dallo Stato senza un'entita' intermedia, il gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria non sono considerati un'impresa ad integrazione verticale ai fini del presente decreto;
  • uu-ter)biglietto cumulativo: uno o piu' biglietti che rappresentano un contratto di trasporto per servizi ferroviari consecutivi effettuati da una o piu' imprese ferroviarie;
  • uu-quater)servizi di trasporto passeggeri ad alta velocita': servizi di trasporto ferroviario di passeggeri effettuati su linee appositamente costruite per l'alta velocita' attrezzate per velocita' generalmente pari o superiori a 250 km/h.».

Testo vigente dal 22 dicembre 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-11-23;139~art2 · fonte del testo

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