Art. 4 — Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112
All'articolo 7 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 4, le parole «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale»;
- b)al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso.
Testo vigente dal 22 dicembre 2018
