All'articolo 38 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Se le questioni riguardanti un servizio internazionale richiedono decisioni di due o piu' organismi di regolazione, l'organismo di regolazione coopera con gli organismi di regolazione interessati nel predisporre le rispettive decisioni al fine di pervenire a una risoluzione della questione. A tal fine, l'organismo di regolazione interessato svolge le sue funzioni conformemente all'articolo 37.»;
  • b)al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detti principi e pratiche comuni includono accordi per la risoluzione delle controversie che sorgono nell'ambito del comma 3-bis.».

Testo vigente dal 22 dicembre 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-11-23;139~art18 · fonte del testo

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