Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e' inserito il seguente: «Art. 13-bis (Sistema comune d'informazione e di emissione di biglietti cumulativi). - 1. Al fine di agevolare e assecondare la domanda di servizi integrati da parte dei passeggeri, e' introdotto, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un sistema comune d'informazione e di biglietteria integrate che possa fornire una offerta di biglietti, biglietti cumulativi e prenotazioni, con riferimento ai servizi di trasporto passeggeri che si svolgono a condizioni di libero mercato e non soggetti a contribuzione pubblica. 2. Fermi restando il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le modalita' di istituzione del sistema di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti, nel quale sono stabilite anche le modalita' di ripartizione dei costi del servizio integrato tra gli operatori. L'organismo di regolazione vigila affinche' il sistema non crei distorsioni di mercato e sia gestito con modalita' di accesso equo e non discriminatorio, anche con riferimento alla disponibilita' dei dati sulla base dei quali il sistema medesimo opera. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita' per l'estensione del sistema comune d'informazione e di biglietteria integrata agli altri servizi di trasporto passeggeri diversi da quelli di cui al comma 1.».

Testo vigente dal 22 dicembre 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-11-23;139~art11 · fonte del testo

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