Art. 5 — Obbligo del segreto professionale
Gli iscritti nell'Albo hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 199 e 200 del codice di procedura penale e l'articolo 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attivita' di revisione e certificazione obbligatorie di contabilita' e di' bilanci, nonche' quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di societa' od enti.
Testo vigente dal 19 luglio 2005
