L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e' incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, ne' abituale:

  • a)della professione di notaio;
  • b)della professione di giornalista professionista;
  • c)dell' attivita' di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
  • d)dell'attivita' di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
  • e)dell' attivita' di promotore finanziario. L'incompatibilita' e' esclusa qualora l'attivita', svolta per conto proprio, e' diretta alla gestione patrimoniale, ad attivita' di mero godimento o conservative, nonche' in presenza di societa' di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico. L'iscrizione nell'Albo non e' consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, e' vietato l'esercizio della libera professione. Le ipotesi di incompatibilita' sono valutate con riferimento alle disposizioni di' cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Testo vigente dal 19 luglio 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139~art4 · fonte del testo

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