Art. 16 — Riunioni consiliari Decadenza dalla carica di consigliere

Il consiglio provinciale e' convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. In prima convocazione per la validita' della riunione e' necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio; in seconda convocazione e' sufficiente la presenza di almeno un terzo di essi. I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

Testo vigente dal 20 gennaio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-01-11;12~art16 · fonte del testo

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