Art. 66 — Cariche elettive del Consiglio dell'Ordine
Fatti salvi il presidente e il vicepresidente, eletti direttamente dalle rispettive assemblee, ciascun Consiglio elegge al proprio interno un segretario ed un tesoriere. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10.
Testo vigente dal 19 luglio 2005
