Ai fini del presente decreto, sono considerati soggetti essenziali:

  • a)i soggetti di cui all'allegato I che superano i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE;
  • b)indipendentemente dalle loro dimensioni, i soggetti identificati come soggetti critici ai sensi del decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2022/2557;
  • c)i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), che si considerano medie imprese ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE;
  • d)indipendentemente dalle loro dimensioni, i prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello, nonche' i prestatori di servizi di sistema dei nomi di dominio di cui all'articolo 3, comma 5, lettere c) e d);
  • e)indipendentemente dalle loro dimensioni, le pubbliche amministrazioni centrali di cui all'allegato III, comma 1, lettera a). Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'Autorita' nazionale competente NIS individua, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, i soggetti di cui all'articolo 3, commi 6, 8, 9 e 10, che, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono considerati essenziali. Ai fini del presente decreto, sono considerati soggetti importanti i soggetti di cui all'articolo 3 che non sono considerati essenziali ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 1 ottobre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138~art6 · fonte del testo