L'Autorita' nazionale competente NIS puo' partecipare alla procedura di revisione tra pari, di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2022/2555, nel quadro della metodologia di cui all'articolo 18, comma 4, lettera m), del presente decreto:

  • a)richiedendo l'esecuzione di una revisione tra pari in relazione all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555 a livello nazionale;
  • b)indicando uno o piu' rappresentanti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale o delle Autorita' di settore NIS quali esperti di sicurezza informatica, di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, per eseguire revisioni tra pari presso altri Stati membri, su richiesta di questi ultimi, nel rispetto dei codici di condotta di cui all'articolo 18, comma 4, lettera m), del presente decreto. Eventuali rischi di conflitto di interessi riguardanti gli esperti di sicurezza informatica designati sono condivisi con gli altri Stati membri, il Gruppo di cooperazione NIS, la Commissione europea e l'ENISA prima dell'inizio della revisione tra pari. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l'Autorita' nazionale competente NIS, con le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, alinea:
  • a)provvede a identificare almeno un aspetto da sottoporre alla revisione tra pari tra i seguenti:
  • 1)il livello di attuazione degli obblighi in materia di misure di gestione del rischio e di notifica degli incidenti di cui agli articoli 24 e 25;
  • 2)il livello delle capacita', comprese le risorse finanziarie, tecniche e umane disponibili, e l'efficacia dello svolgimento dei compiti dell'Autorita' medesima;
  • 3)le capacita' operative del CSIRT Italia;
  • 4)lo stato di attuazione dell'assistenza reciproca di cui all'articolo 39;
  • 5)lo stato di attuazione degli accordi per la condivisione delle informazioni in materia di sicurezza informatica di cui all'articolo 17;
  • 6)questioni specifiche di natura transfrontaliera o intersettoriale;
  • b)notifica, prima dell'inizio della revisione tra pari, agli Stati membri partecipanti, l'ambito di applicazione della medesima, comprese le questioni specifiche individuate;
  • c)effettua, se del caso, un'autovalutazione degli aspetti oggetto della revisione;
  • d)seleziona, tra gli esperti di sicurezza informatica indicati dagli altri Stati membri partecipanti, gli esperti idonei da designare. Qualora l'Autorita' nazionale competente NIS si opponga alla designazione di uno o piu' esperti indicati, comunica allo Stato membro indicante i motivi debitamente giustificati;
  • e)fornisce, se del caso, l'autovalutazione di cui alla lettera c) agli esperti designati di cui alla lettera d);
  • f)fornisce agli esperti designati di cui alla lettera d) le informazioni necessarie per la valutazione, anche con visite in loco fisiche o virtuali, nonche' scambi di informazioni a distanza;
  • g)formula, se del caso, osservazioni sulla relazione elaborata dagli esperti designati di cui alla lettera d);
  • h)puo' decidere di rendere pubblica la relazione elaborata dagli esperti designati di cui alla lettera d), alla quale sono allegate, in tutto o in parte, le osservazioni di cui alla lettera g). Ai fini di cui al comma 1, lettera b), gli esperti di sicurezza informatica indicati dall'Autorita' nazionale competente NIS:
  • a)non divulgano a terzi le eventuali informazioni sensibili o riservate ottenute nel corso delle revisioni tra pari a cui partecipano;
  • b)partecipano alle attivita' necessarie allo svolgimento delle revisioni tra pari tramite visite in loco fisiche o virtuali e scambi di informazioni a distanza;
  • c)contribuiscono all'elaborazione delle relazioni sui risultati e sulle conclusioni delle revisioni tra pari. La condivisione delle informazioni ai sensi del presente articolo e' effettuata nel rispetto della legislazione nazionale o dell'Unione europea in materia di tutela delle informazioni protette da classifica di segretezza e di salvaguardia delle funzioni essenziali dello Stato, ivi inclusa la sicurezza nazionale.

Testo vigente dal 1 ottobre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138~art21 · fonte del testo

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