Art. 3 — Comitati consultivi

E' costituito un comitato scientifico composto di dodici membri, esperti nel settore delle attivita' spaziali, designati dal CNR, da universita' e da altre istituzioni scientifiche, con il compito di presentare al consiglio di amministrazione dell'ASI le proposte in ordine alle attivita' di ricerca scientifica previste all'articolo 4, comma 4. Su tali proposte delibera il consiglio di amministrazione: in caso di mancato accoglimento il comitato scientifico formula nuove proposte. Il comitato scientifico assolve inoltre compiti di alta consulenza, di valutazione dei programmi, di elaborazione di pareri specifici richiesti dal presidente dell'Agenzia con riferimento alle attivita' complessive dell'ASI, nonche' alla formulazione di proposte in materia di iniziative scientifiche in relazione a quanto indicato nell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e). Possono essere invitati a riferire di volta in volta, su problemi specifici, esperti di settori disciplinari non presenti nel comitato scientifico. E' costituito un comitato tecnologico per esprimere pareri sui programmi applicativi, composto di dodici membri di specifica qualificazione, la cui scelta deve assicurare una adeguata rappresentanza dei diversi soggetti interessati ai programmi ed alla promozione industriale del settore. I comitati di cui ai commi 1 e 2 sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'ASI ed eleggono il rispettivo presidente. I membri dei comitati durano in carica cinque anni e possono essere confermati. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27

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Il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che il presente articolo e' abrogato dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

Testo vigente dal 3 marzo 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 3 marzo 1999

Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1988 al 3 marzo 1999.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27

    Il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che il presente articolo e' abrogato dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1988-05-30;186~art3 · fonte del testo

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