Art. 8 — Ricorso per cassazione
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 dicembre 2023, n. 203.
Abrogato dal 6 gennaio 2024
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 dicembre 2023, n. 203.
Abrogato dal 6 gennaio 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2015
Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 2015 al 6 gennaio 2024. 166 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Contro la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 5 il procuratore generale presso la Corte di appello, la persona nei cui confronti e' stata emessa la decisione di confisca, la persona alla quale le cose sono state confiscate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione e i loro difensori possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Dell'avvenuta proposizione del ricorso, che non puo' avere ad oggetto le ragioni poste a fondamento della confisca, il Ministro della giustizia informa senza indugio l'autorita' competente dello Stato di emissione. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. Copia del provvedimento e' trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia. In caso di annullamento, il giudice del rinvio decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti informandone senza indugio l'autorita' competente dello Stato di emissione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 DICEMBRE 2023, N. 203
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203
Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, comma 1, lettere c) e d), non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorita' nazionali di emissione e di esecuzione hanno gia' trasmesso o, rispettivamente, ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-07;137~art8 · fonte del testo
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