Art. 9 — Concorso di decisioni
1 ((Quando sono stati riconosciuti una decisione di confisca e un provvedimento di sequestro contro la stessa persona e per i medesimi beni, se la persona non dispone di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di entrambi, e' eseguita la decisione di confisca. Quando concorrono uno o piu' provvedimenti di sequestro e piu' provvedimenti di confisca, ovvero quando concorrono piu' provvedimenti di confisca, la corte di appello competente a individuare il provvedimento di confisca da eseguire e' determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1. La corte provvede)) tenuto conto della gravita' del reato, del luogo di commissione del medesimo e delle date delle rispettive decisioni, dando comunicazione senza indugio della decisione allo Stato di emissione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203
1Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, comma 1, lettere c) e d), non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorita' nazionali di emissione e di esecuzione hanno gia' trasmesso o, rispettivamente, ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca".
Testo vigente dal 6 gennaio 2024
