Art. 38 — Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, all'alinea, dopo la parola: «pecuniarie» sono inserite le seguenti: «alle imprese di gas naturale e di idrogeno» e dopo la parola: «previsti» sono inserite le seguenti: «dalla direttiva (UE) 2024/1788, dal regolamento (UE) 2024/1789 e».
Testo vigente dal 31 luglio 2026
