Art. 25 — Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
All'articolo 12 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 10:
- 1)le parole «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
- 2)le parole «10 della direttiva 2009/73/CE» sono sostituite dalle seguenti: «71 della direttiva (UE) 2024/1788»;
- 3)le parole: «11 della direttiva 2009/73/CE» sono sostituite dalle seguenti: «72 della direttiva (UE) 2024/1788»;
- b)dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. Il gestore del sistema di trasporto rende pubbliche informazioni dettagliate riguardanti la qualita' del gas naturale trasportato nelle sue reti, sulla base degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) 2015/703 della Commissione.».
Testo vigente dal 31 luglio 2026
